Sovraindebitamento familiare: come funziona la procedura familiare prevista dall’art. 66 CCII
Quando una difficoltà economica colpisce un componente della famiglia, le conseguenze possono estendersi anche agli altri membri del nucleo. Mutui cointestati, fideiussioni, debiti comuni, successioni ereditarie o altre obbligazioni condivise possono infatti determinare una situazione di sovraindebitamento familiare.
Per queste situazioni il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede una disciplina specifica.
L’art. 66 CCII consente, in presenza di determinati presupposti, ai membri della stessa famiglia che si trovano in stato di sovraindebitamento di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.
La procedura familiare può quindi rappresentare uno strumento particolarmente importante quando la crisi economica coinvolge più persone legate da rapporti familiari e presenta elementi comuni.
Che cos’è la procedura familiare di sovraindebitamento?
L’art. 66 CCII disciplina le procedure di sovraindebitamento familiari, consentendo ai componenti della stessa famiglia di presentare un progetto unitario quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La finalità è quella di evitare, quando possibile, una gestione completamente separata di situazioni debitorie strettamente collegate tra loro.
La procedura non significa però che i patrimoni dei diversi familiari si fondano in un unico patrimonio.
Ogni debitore conserva infatti la propria posizione patrimoniale e debitoria, mentre la procedura consente un coordinamento unitario della crisi e, nei casi previsti, la presentazione di un unico progetto.
Chi può accedere al sovraindebitamento familiare?
Ai fini dell’art. 66 CCII, per membri della stessa famiglia si intendono:
- il coniuge;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- le parti dell’unione civile;
- i conviventi di fatto.
La semplice esistenza di un rapporto familiare, tuttavia, non è sufficiente.
La legge richiede infatti che ricorra anche uno specifico collegamento tra le situazioni di sovraindebitamento.
In particolare, assume rilievo la convivenza oppure l’esistenza di una comune origine dell’indebitamento.
Sovraindebitamento familiare: quali sono i due presupposti?
La disciplina può trovare applicazione, in linea generale, quando i debitori appartenenti alla stessa famiglia siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia una origine comune, anche se i familiari non convivono.
1. La convivenza
La convivenza rappresenta una delle situazioni che possono giustificare il ricorso alla procedura familiare.
In questo caso la crisi economica può coinvolgere il nucleo familiare nel suo complesso anche quando i singoli debiti siano stati contratti separatamente.
Si pensi, ad esempio, a una coppia convivente nella quale:
- un coniuge abbia un finanziamento personale;
- l’altro abbia debiti fiscali;
- siano presenti spese familiari non più sostenibili;
- entrambi abbiano contratto ulteriori obbligazioni per sostenere il bilancio della famiglia.
La situazione deve essere comunque esaminata concretamente per verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 66 CCII.
2. L’origine comune dei debiti
La procedura familiare può essere presa in considerazione anche quando i familiari non convivono, se il sovraindebitamento presenta una origine comune.
Tra le situazioni che possono assumere rilievo vi sono, ad esempio:
- finanziamenti cointestati;
- mutui cointestati;
- obbligazioni solidali;
- fideiussioni;
- debiti derivanti da una successione;
- obbligazioni connesse alla comunione legale;
- altre situazioni nelle quali le posizioni debitorie dei familiari siano strettamente collegate.
In questi casi è necessario dimostrare documentalmente il collegamento tra le diverse posizioni debitorie.
Un esempio: marito e moglie con debiti comuni
Si pensi a una coppia sposata che abbia contratto un mutuo cointestato per l’acquisto della casa e successivamente abbia accumulato ulteriori debiti.
Se entrambi si trovano in stato di sovraindebitamento e ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge, può essere valutata la possibilità di presentare una procedura familiare.
Il vantaggio consiste nella possibilità di affrontare unitariamente la situazione di crisi, evitando una gestione completamente separata di posizioni che hanno una significativa origine comune.
Cosa significa “origine comune” del sovraindebitamento?
L’espressione origine comune deve essere valutata in relazione alla concreta provenienza delle obbligazioni.
Non è sufficiente che due persone siano semplicemente parenti.
Occorre individuare un collegamento tra le rispettive situazioni debitorie.
Può trattarsi, ad esempio, della partecipazione allo stesso rapporto contrattuale oppure dell’assunzione di obbligazioni collegate alla medesima vicenda.
Tra i casi che possono richiedere particolare attenzione rientrano:
- mutui cointestati;
- finanziamenti cointestati;
- fideiussioni prestate da un familiare;
- obbligazioni solidali;
- debiti derivanti da una successione;
- situazioni patrimoniali derivanti dalla comunione legale.
La documentazione relativa ai singoli debiti diventa quindi fondamentale per consentire al professionista e all’OCC di ricostruire correttamente l’origine della crisi.
È necessario che tutti i debiti siano comuni?
No.
La procedura familiare non presuppone necessariamente che ogni singola obbligazione sia stata contratta da tutti i componenti della famiglia.
La questione centrale è verificare la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 66 CCII e il collegamento tra le diverse situazioni di sovraindebitamento.
Proprio per questo la ricostruzione della posizione di ciascun familiare deve essere effettuata separatamente, distinguendo:
- redditi;
- patrimonio;
- debiti personali;
- debiti comuni;
- eventuali garanzie prestate;
- spese familiari;
- eventuali beni comuni.
Cosa succede se uno dei familiari è soggetto a una procedura concorsuale?
Questo è uno degli aspetti che richiedono maggiore attenzione.
La procedura familiare prevista dall’art. 66 CCII presuppone che i debitori possano essere trattati nell’ambito delle procedure disciplinate dalla normativa sul sovraindebitamento.
Quando uno dei soggetti coinvolti appartiene invece a una categoria assoggettabile a una diversa procedura concorsuale, non è possibile semplicemente estendere automaticamente a tutti la procedura familiare.
Potrà essere necessario procedere attraverso procedure distinte ma coordinate, valutando la posizione di ciascun soggetto e la relativa disciplina.
La verifica della qualifica del debitore è quindi un passaggio preliminare fondamentale.
La procedura familiare si applica all’impresa familiare?
La nozione di impresa familiare non deve essere confusa con quella di procedura familiare prevista dall’art. 66 CCII.
La disciplina riguarda infatti il sovraindebitamento di più persone appartenenti alla stessa famiglia e non costituisce una procedura concorsuale specificamente prevista per l’impresa familiare.
Per le situazioni che coinvolgono imprese, società o soci di società di persone è quindi necessario verificare preliminarmente quale sia la procedura concretamente applicabile.
Quali documenti servono per una procedura familiare?
La ricostruzione documentale è particolarmente importante perché occorre dimostrare sia la situazione economica di ciascun debitore sia il collegamento familiare e, quando necessario, l’origine comune dell’indebitamento.
Tra i documenti che possono essere necessari vi sono:
- contratti di mutuo;
- contratti di finanziamento;
- fideiussioni;
- documentazione relativa alle obbligazioni solidali;
- atti e documentazione successoria;
- documentazione relativa alla comunione legale;
- estratti conto;
- comunicazioni dei creditori;
- cartelle e avvisi di pagamento;
- documentazione relativa a redditi e patrimonio;
- documentazione relativa alla convivenza, quando necessaria.
La documentazione deve essere valutata nel suo complesso per ricostruire correttamente la posizione di ciascun componente della famiglia.
Quali sono i vantaggi della procedura familiare?
Quando ricorrono i presupposti di legge, la procedura familiare consente di affrontare in modo coordinato una situazione di crisi che coinvolge più componenti dello stesso nucleo.
Tra gli aspetti di maggiore interesse vi sono:
- coordinamento delle posizioni debitorie;
- possibilità di presentare un progetto unitario nei casi previsti;
- maggiore coerenza nella gestione della crisi familiare;
- riduzione delle duplicazioni procedurali, quando consentito;
- valutazione complessiva delle risorse economiche della famiglia, nel rispetto della posizione di ciascun debitore.
È tuttavia importante ricordare che ogni componente della famiglia conserva la propria posizione giuridica e patrimoniale.
Sovraindebitamento familiare e ludopatia
Una situazione particolarmente delicata può verificarsi quando il sovraindebitamento di uno dei componenti della famiglia abbia avuto ripercussioni economiche sull’intero nucleo.
Ad esempio, può accadere che il debito contratto da un familiare abbia determinato il ricorso a finanziamenti da parte dell’altro, fideiussioni, cointestazioni o ulteriori obbligazioni.
La presenza di una problematica personale, come il disturbo da gioco d’azzardo, non determina automaticamente l’applicazione della procedura familiare.
È invece necessario verificare concretamente come la situazione abbia inciso sulle posizioni debitorie degli altri familiari e se sussistano i presupposti richiesti dall’art. 66 CCII.
Come si presenta una procedura familiare di sovraindebitamento?
Il primo passaggio consiste nella ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale di ciascun componente della famiglia.
Successivamente occorre verificare:
- chi si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento;
- il rapporto familiare tra i soggetti coinvolti;
- l’eventuale convivenza;
- l’eventuale origine comune delle obbligazioni;
- la natura dei singoli debiti;
- la presenza di beni e redditi;
- la procedura di sovraindebitamento concretamente applicabile a ciascun soggetto.
La domanda viene poi predisposta secondo la procedura prevista dal Codice della Crisi, con l’intervento dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) quando richiesto.
Una crisi familiare può essere affrontata insieme
Il sovraindebitamento di una famiglia non deve essere necessariamente considerato come la somma di tante crisi individuali.
Quando esiste un collegamento giuridicamente rilevante tra le posizioni dei diversi componenti del nucleo, l’art. 66 CCII consente di valutare una gestione familiare e coordinata della crisi.
La possibilità di utilizzare questa disciplina, tuttavia, deve essere verificata caso per caso: la convivenza, l’origine comune dei debiti, la natura dei singoli debitori e la tipologia delle obbligazioni sono tutti elementi che possono incidere sulla procedura utilizzabile.
Per questo motivo è importante effettuare una ricostruzione preliminare dell’intera situazione familiare, prima di scegliere quale procedura attivare.
Hai debiti insieme a un familiare?
Se tu e un familiare siete entrambi in difficoltà economica, oppure avete contratto insieme finanziamenti, mutui o garanzie, è importante verificare se ricorrono i presupposti per una procedura familiare di sovraindebitamento.
Lo Studio assiste persone e famiglie nella valutazione delle procedure previste dal Codice della Crisi, dalla ricostruzione della posizione debitoria alla scelta dello strumento più adatto alla situazione concreta.
Per approfondire il tema è possibile consultare la sezione dedicata al sovraindebitamento sul nostro sito o richiedere una consulenza professionale.
FAQ sul sovraindebitamento familiare
Che cos’è il sovraindebitamento familiare?
È la situazione nella quale più componenti della stessa famiglia si trovano in stato di sovraindebitamento e, ricorrendone i presupposti, possono essere trattati secondo la disciplina delle procedure familiari prevista dall’art. 66 CCII.
Marito e moglie possono presentare insieme una procedura di sovraindebitamento?
Sì, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Occorre verificare la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento e la posizione giuridica di entrambi.
È necessario che i coniugi abbiano tutti i debiti cointestati?
No. La presenza di debiti cointestati è una delle possibili situazioni rilevanti, ma non è l’unico elemento che può determinare l’origine comune del sovraindebitamento.
È possibile una procedura familiare se i familiari non convivono?
Può essere possibile quando il sovraindebitamento abbia una comune origine e ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 66 CCII.
Un genitore può fare una procedura familiare con il figlio?
La possibilità deve essere valutata in concreto, verificando il rapporto familiare, l’eventuale convivenza o l’origine comune delle situazioni debitorie e tutti gli altri requisiti di legge.
La procedura familiare unifica i patrimoni dei familiari?
No. L’eventuale trattazione unitaria della crisi non significa che i patrimoni dei diversi debitori diventino un unico patrimonio. Le posizioni di ciascun debitore devono essere individuate e mantenute distinte.
Cosa succede se uno dei familiari non può accedere a una procedura di sovraindebitamento?
Occorre verificare la disciplina applicabile alla sua specifica posizione. In alcuni casi possono rendersi necessarie procedure differenti, eventualmente coordinate tra loro.
Quali documenti servono?
Dipende dalla situazione. Sono generalmente necessari i documenti relativi a debiti, redditi, patrimonio e rapporti familiari, oltre alla documentazione che dimostri l’eventuale origine comune delle obbligazioni.
Conclusioni
La procedura familiare di sovraindebitamento prevista dall’art. 66 CCII può consentire di affrontare in modo coordinato le crisi economiche che coinvolgono più componenti della stessa famiglia.
Convivenza e origine comune dell’indebitamento sono elementi centrali, ma devono essere valutati insieme alla natura dei debiti, alla posizione di ciascun componente e alla procedura concretamente applicabile.
Per questo, prima di presentare una domanda di sovraindebitamento familiare, è fondamentale ricostruire l’intera situazione debitoria e patrimoniale del nucleo, individuando correttamente i rapporti tra le diverse posizioni.
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Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità informative e non sostituiscono la valutazione professionale della singola situazione. La disciplina delle procedure di sovraindebitamento richiede l’esame della documentazione e dei presupposti previsti dal Codice della Crisi.
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La procedura familiare per affrontare il sovraindebitamento
Avvocati Roma procedura familiare La procedura può riguardare, oltre ai coniugi, anche le parti di un’unione civile, i conviventi di fatto, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado. È importante, tuttavia, ricordare che le situazioni patrimoniali dei singoli familiari rimangono distinte: l’art. 66 prevede infatti che le masse attive e passive restino separate.Avvocati Roma procedura familiare
Avvocati Roma procedura familiare L’obiettivo della procedura familiare di sovraindebitamento è quindi permettere una gestione coordinata di situazioni debitorie tra loro collegate, evitando una frammentazione delle procedure quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. La concreta soluzione della crisi deve essere valutata sulla base della situazione reddituale, patrimoniale e debitoria di ciascun componente della famiglia e della procedura applicabile.Avvocati Roma procedura familiare
Avvocati Roma procedura familiare Per questo motivo, in presenza di debiti che coinvolgono più componenti del nucleo familiare, è opportuno analizzare tempestivamente la situazione con un professionista esperto in sovraindebitamento e diritto della famiglia, verificando la possibilità di accedere alla procedura familiare prevista dal Codice della crisi.Avvocati Roma procedura familiare
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