Per info:

338 270 7388

Fondo patrimoniale o trust familiare: differenze, tutela del patrimonio e pianificazione successoria

La protezione del patrimonio familiare e la pianificazione della successione sono temi sempre più importanti per chi desidera organizzare in modo consapevole i propri beni e tutelare il futuro dei propri familiari.

Il nostro ordinamento mette a disposizione diversi strumenti giuridici, che rispondono però a esigenze differenti. Tra questi assumono particolare rilievo il fondo patrimoniale e il trust familiare.

Si tratta di istituti profondamente diversi per struttura, finalità e funzionamento. Il fondo patrimoniale è strettamente collegato alla famiglia e ai suoi bisogni; il trust, invece, consente una pianificazione molto più ampia e personalizzabile, anche con finalità successorie e assistenziali.

La scelta dello strumento più adeguato dipende, quindi, dalla situazione familiare, dalla natura dei beni, dalla posizione dei creditori e dagli obiettivi che si intendono perseguire.

Fondo patrimoniale: che cos’è e come funziona

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, consente di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia.

Può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi oppure da un terzo e può avere ad oggetto:

  • beni immobili;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • titoli di credito.

La costituzione avviene mediante atto pubblico e il fondo deve essere sottoposto alle forme di pubblicità previste dalla legge.

La caratteristica principale dell’istituto è la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia. Non si tratta, tuttavia, della creazione di un patrimonio completamente sottratto ai creditori.

Il fondo patrimoniale protegge dai creditori?

La risposta deve essere necessariamente prudente.

L’art. 170 c.c. stabilisce, in determinate condizioni, dei limiti all’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo per debiti che il creditore conosce essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La protezione, quindi, non è assoluta.

In particolare, occorre valutare:

  • la natura del debito;
  • la finalità per la quale è stato contratto;
  • la conoscenza da parte del creditore;
  • il momento in cui è stato costituito il fondo;
  • l’eventuale preesistenza dei debiti;
  • la possibilità di esperire un’azione revocatoria.

Il fondo patrimoniale, pertanto, non deve essere considerato uno strumento per rendere automaticamente inattaccabile il patrimonio familiare.

Il fondo patrimoniale può essere revocato?

Sì.

Come altri atti di disposizione patrimoniale, anche la costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Questo aspetto è particolarmente importante quando il fondo viene costituito in presenza di debiti già esistenti o quando l’atto determina un pregiudizio per le ragioni dei creditori.

Per questo motivo, prima di costituire un fondo patrimoniale è opportuno esaminare la situazione complessiva del patrimonio e delle eventuali esposizioni debitorie.

Verifica la tua situazione patrimoniale.

Trust familiare: cos’è e a cosa serve

Il trust è un istituto di origine anglosassone riconosciuto nell’ordinamento italiano attraverso la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 1989.

Nel trust intervengono normalmente tre figure:

  • il disponente, che istituisce il trust e vi destina determinati beni;
  • il trustee, al quale vengono affidati i beni affinché li amministri secondo le regole del trust;
  • i beneficiari, quando previsti, a favore dei quali il patrimonio viene amministrato.

Il trust può essere utilizzato per finalità molto diverse: dalla pianificazione familiare alla tutela di soggetti fragili, dalla gestione di patrimoni immobiliari alla programmazione del passaggio generazionale.

La segregazione patrimoniale

Uno degli elementi caratterizzanti del trust è la segregazione patrimoniale.

I beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio distinto rispetto a quello personale del trustee e sono destinati alle finalità stabilite nell’atto istitutivo.

La segregazione, tuttavia, non significa che il patrimonio sia sempre e comunque inattaccabile.

Anche la costituzione di un trust può essere sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria e, quando ne ricorrano i presupposti, può essere contestata dai creditori attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

È quindi fondamentale che il trust sia effettivamente strutturato e realizzato secondo una finalità lecita e concreta, evitando di utilizzarlo come semplice strumento per sottrarre beni ai creditori.

Trust familiare e pianificazione successoria

Il trust può assumere particolare importanza nella pianificazione del passaggio generazionale.

Può, ad esempio, essere utilizzato per organizzare la gestione di:

  • immobili;
  • partecipazioni societarie;
  • disponibilità finanziarie;
  • patrimoni destinati ai figli;
  • beni destinati a soggetti fragili;
  • patrimoni familiari complessi.

Uno dei vantaggi del trust consiste nella possibilità di stabilire regole di gestione e distribuzione dei beni nel tempo, individuando condizioni, tempi e modalità di attribuzione ai beneficiari.

Questo può risultare particolarmente utile quando nella famiglia sono presenti minori, persone con disabilità o soggetti che, per diverse ragioni, necessitano di una particolare protezione.

Il trust può danneggiare i diritti degli eredi legittimari?

No, il trust non può essere utilizzato per eliminare i diritti successori garantiti dalla legge.

Nel nostro ordinamento sono tutelati i legittimari, cioè, nei casi previsti dalla legge, il coniuge, i figli e, in assenza di questi, gli ascendenti.

La pianificazione patrimoniale e successoria deve quindi essere realizzata nel rispetto delle quote di riserva previste dalla legge.

Quando una disposizione testamentaria o un atto inter vivos lede i diritti dei legittimari, possono entrare in gioco gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, tra cui l’azione di riduzione.

Il trust, pertanto, può essere uno strumento di pianificazione successoria, ma non consente di eludere i diritti inderogabili riconosciuti ai legittimari.

Fondo patrimoniale e trust: quali sono le differenze?

Fondo patrimoniale e trust non sono strumenti alternativi in senso assoluto. Rispondono infatti a esigenze differenti.

Caratteristica Fondo patrimoniale Trust familiare
Finalità principale Destinazione dei beni ai bisogni della famiglia Gestione e destinazione del patrimonio secondo uno scopo determinato
Soggetti Principalmente coniugi o parti dell’unione civile Disponente, trustee e beneficiari
Beni Immobili, mobili registrati e titoli di credito Ampia varietà di beni e diritti
Flessibilità Limitata dallo schema previsto dalla legge Elevata, se correttamente strutturato
Gestione Secondo le regole previste dal Codice civile Affidata al trustee secondo l’atto istitutivo
Pianificazione successoria Limitata Può essere utilizzato per il passaggio generazionale
Tutela dei creditori Non assoluta Non assoluta e soggetta agli strumenti di tutela dei creditori
Soggetti fragili Utilizzabilità limitata rispetto alle esigenze specifiche Può essere strutturato anche con finalità assistenziali
Complessità Relativamente semplice Maggiore complessità giuridica e organizzativa

Quale scegliere tra fondo patrimoniale e trust?

Non esiste una risposta valida per ogni famiglia.

La scelta deve essere effettuata dopo avere esaminato, almeno:

  • la composizione del patrimonio;
  • la presenza di immobili o partecipazioni societarie;
  • la situazione familiare;
  • la presenza di figli minori o soggetti fragili;
  • eventuali debiti già esistenti;
  • la posizione dei creditori;
  • gli obiettivi successori;
  • le esigenze di gestione futura dei beni.

In alcuni casi il fondo patrimoniale può essere sufficiente per disciplinare la destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia. In altri, la maggiore flessibilità del trust può consentire di realizzare una pianificazione patrimoniale e successoria più articolata.

La valutazione deve essere effettuata prima della costituzione dell’atto, soprattutto quando esistono già debiti o controversie con i creditori.

Compila il modulo per ricevere indicazioni personalizzate.

Fondo patrimoniale e trust per proteggere il patrimonio familiare: attenzione ai limiti

Né il fondo patrimoniale né il trust devono essere considerati strumenti di protezione patrimoniale assoluta.

La loro efficacia deve essere valutata considerando il momento in cui vengono costituiti, la situazione economica e debitoria del disponente, la natura dei beni e le finalità dell’operazione.

In particolare, la costituzione di un vincolo patrimoniale quando sono già presenti debiti o quando esiste un concreto rischio di pregiudizio per i creditori richiede una valutazione giuridica particolarmente attenta.

La pianificazione patrimoniale lecita non consiste, infatti, nel sottrarre beni ai creditori, ma nell’organizzare il patrimonio secondo finalità effettive e giuridicamente riconoscibili, nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Conclusioni

Il fondo patrimoniale e il trust familiare sono strumenti profondamente diversi.

Il primo è strettamente collegato alla destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia e presenta una disciplina più rigida e specifica.

Il trust, invece, consente una maggiore personalizzazione nella gestione del patrimonio, nella tutela dei soggetti fragili e nella pianificazione del passaggio generazionale, ma richiede una progettazione giuridica più complessa.

La scelta dello strumento non dovrebbe quindi essere effettuata sulla base della sola esigenza di “proteggere i beni”, ma partendo dagli obiettivi familiari, dalla composizione del patrimonio e dalla situazione giuridica e debitoria esistente.

Per questo, prima di costituire un fondo patrimoniale o un trust familiare, è opportuno effettuare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e familiare, verificando anche eventuali conseguenze nei confronti dei creditori e dei futuri eredi.

Per approfondire il tema della tutela del patrimonio, delle successioni e degli strumenti di pianificazione familiare, consulta la sezione Diritto di Famiglia, Successioni o Protezioni del Patrimonio del nostro sito.

Avv. Sarah Berducci

Prestiamo assistenza legale a Roma e presso i tribunali di Tivoli, Civitavecchia, Velletri, Rieti, Latina, Frosinone, Viterbo

Per maggiori informazioni contattaci
Seguici anche su Youtube

Fondo patrimoniale trust familiare Quale strumento scegliere per la tutela del patrimonio familiare?
Fondo patrimoniale trust familiare Il fondo patrimoniale e il trust familiare sono strumenti che possono essere presi in considerazione nell’ambito della protezione del patrimonio e della pianificazione degli interessi della famiglia, ma presentano caratteristiche e finalità differenti. Il fondo patrimoniale consente di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia, mentre il trust può prevedere un programma più articolato di gestione e destinazione dei beni nel tempo.
Fondo patrimoniale trust familiare La scelta tra fondo patrimoniale o trust familiare deve quindi essere valutata considerando la composizione del patrimonio, la situazione familiare, le esigenze dei beneficiari e gli obiettivi di protezione e di pianificazione successoria. Nessuno dei due strumenti costituisce, di per sé, una protezione assoluta nei confronti dei creditori: la loro efficacia deve essere valutata anche alla luce delle circostanze in cui vengono costituiti e delle eventuali azioni previste dalla legge.
In particolare, il trust familiare può consentire di predisporre regole specifiche per la gestione dei beni e per la loro destinazione futura, risultando potenzialmente utile anche nell’organizzazione del passaggio generazionale. Il fondo patrimoniale, invece, è strettamente collegato alla destinazione dei beni ai bisogni della famiglia e presenta una disciplina più tipizzata.

Fondo patrimoniale trust familiare. Avvocato Roma

X

    Richiedi informazioni

    errore: contenuto protetto.